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Il diritto di visita dei nonni non è precluso dalla separazione

nonni

Il diritto degli ascendenti di instaurare e mantenere rapporti significati con i nipoti minorenni, cui corrisponde uno speculare diritto del minore a crescere in famiglia e mantenere rapporti significativi con i parenti, si deve riconoscere, anche in caso di separazione dei genitori, a meno che non sia giudizialmente provata la loro incapacità educativa.

Siffatto principio è stato ribadito di recente dalla Cassazione in una fattispecie nella quale due nonni paterni avevano chiesto al Tribunale per i minorenni de l’Aquila di veder riconosciuto il loro diritto a poter incontrare la nipote, che era stata collocata presso la madre, nel contesto del giudizio di separazione dal marito.

Il Tribunale dei minorenni aveva, però, respinto l’istanza osservando come i ricorrenti non avessero mai attenuato “l’atteggiamento di aspro conflitto e di aperta denigrazione nei confronti della nuora “e si fossero rifiutati di intraprendere un percorso di riavvicinamento alla nipote attraverso incontri dapprima protetti e poi eventualmente liberi.

Il decreto del Tribunale è stato, poi, impugnato avanti la Corte di Appello, che confermando quanto stabilito dal giudice di prime cure aveva evidenziato come la mancanza di adeguate capacità educative e affettive in capo ai ricorrenti, oltre che l’atteggiamento dei medesimi, fosse pregiudizievole per la minore e giustificasse il divieto di visita; in particolare, i giudici di appello avevano sottolineato l’atteggiamento non collaborativo dei nonni della giovane tenuto dinnanzi al Tribunale per i minorenni, in quanto essi non avevano voluto sottoporsi ad una nuova c.t.u. per ricostruire la loro capacità educativa, posto che la c.t.u. esperita durante il giudizio di separazione aveva riguardato le capacità educative dei soli genitori.

I nonni paterni hanno promosso, allora, ricorso per Cassazione denunziando l’esistenza di un vizio sostanziale della decisione quale la mancata audizione della minore e contestualmente lamentando la carenza di onere motivazionale in capo alla Corte d’appello con riferimento alla valutazione di inidoneità sul piano educativo e affettivo degli stessi.

Sul primo motivo, la Corte si è espressa con una lunga disamina circa l’ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano concludendo che, nel caso concreto, la Corte d’Appello non avesse motivato adeguatamente il mancato ascolto.

Parimenti, la Suprema Corte ha evidenziato come la motivazione della Corte territoriale non consentisse di comprendere sulla base di quale elemento concreto fosse stata ritenuta sussistente l’inidoneità dei nonni paterni sul piano educativo e affettivo, posto il diritto costituzionalmente riconosciuto degli ascendenti di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, a cui corrisponde uno speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

La Corte, dunque, ha accolto le doglianze dei nonni paterni, rinviando la causa alla Corte d’Appello de l’Aquila, la quale, in diversa composizione, si uniformerà ai principi sopra esposti per un nuovo esame nel merito.

Cassazione Civile, 30.07.2020, n. 16410

Cassazione Civile, 30.07.2020, n. 16410