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Il Condominio può agire contro il condomino che diffonde cattivi odori

odori

È stato accolto dal Tribunale di Milano il ricorso di un Condominio che ha agito in nome e per conto di tutti gli inquilini del palazzo affinché fosse ordinato al condomino ristoratore l’attuazione degli accorgimenti necessari volti ad eliminare l’emissione di fumi e gas provenienti dalla attività commerciale gestita da quest’ultimo.

In particolare il Condominio ricorrente, a fondamento della propria domanda, ha evidenziato come il resistente condomino svolgesse una attività di ristorazione d’asporto dalla quale promanavano intollerabili esalazioni odorose che venivano scaricate nell’area cortilizia della struttura, peraltro in spregio a quanto prescritto dal regolamento condominiale, che all’art. 6 vietava lo svolgimento nelle unità immobiliari di attività rumorose e maleodoranti.

Il ristoratore, invece, non si è costituito in giudizio.

Nel decidere la controversia, il Giudice milanese ha in primo luogo affermato la sussistenza della legittimazione attiva del Condominio all’esercizio dell’azione de qua, essendo quest’ultima diretta alla conservazione di un bene comune e al rispetto del regolamento condominiale.

In secondo luogo, entrando nel merito della questione, il Tribunale di Milano ha ritenuto provate dal ricorrente tutte le circostanze dallo stesso dedotte e nello specifico: a) l’esercizio di una attività commerciale da parte del condomino resistente; b) l’emissione di fumi e odori intollerabili tali da rendere disagevole l’utilizzo dell’area cortilizia comune; c) la violazione dell’art. 6 del regolamento condominiale.

Il Giudice, pertanto, ha ordinato al resistente contumace di cessare immediatamente l’attività molesta consistente nell’emissione di fumi e odori da cucina, condannandolo, altresì, al rimborso delle spese processuali di controparte.

Tribunale di Milano, 20.11.2019, n. 5424

Tribunale di Milano, 20-11-2019, n. 5424