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Condannata al risarcimento la madre che impedisce di vedere il figlio al padre

risarcimento

Il genitore che emargina l’altro e gli impedisce di vedere il figlio è tenuto al risarcimento del danno da questi subito a causa del distacco fisico ed emotivo dalla prole.

È quanto stabilito dal Tribunale di Cosenza con decreto n. 549 emesso lo scorso 7 novembre nell’ambito di un procedimento per la modifica delle condizioni di affidamento del figlio stabilite in sede di separazione.

Nel caso in esame il padre aveva denunciato l’allontanamento fisico e morale del minore a causa di condotte ostruzionistiche poste in essere dalla madre, che impediva a quest’ultimo di esercitare il proprio diritto di visita col bambino.

La donna, a sua volta, aveva giustificato l’allontanamento del figlio sulla base del sospetto che quest’ultimo fosse vittima di abusi sessuali e maltrattamenti da parte del padre.

Nel corso del procedimento, tuttavia, tali accuse non hanno trovato alcun riscontro oggettivo: da un lato, infatti, i sospetti di abusi e maltrattamenti si sono rivelati del tutto privi di fondamento in esito alle indagini svolte dalla Procura locale in tre distinti procedimenti; dall’altro lato, hanno avuto esito negativo anche la perizia medico legale sul bambino e le intercettazioni ambientali all’interno dell’abitazione del padre.

Inoltre, è emersa chiaramente una ambiguità comportamentale della madre che in sede di separazione aveva mantenuto ferma la richiesta di affidamento condiviso del figlio, mentre successivamente aveva denunciato il marito di condotte penalmente rilevanti nei confronti del bambino.

Il Tribunale di Cosenza, nel decidere sull’istanza di modifica avanza dal padre, ha rammentato che “tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali del figlio con l’altro genitore, aldilà di egoistiche considerazioni di rivalsa su quest’ultimo”.

Tanto premesso, il Giudice ha evidenziato come la decisione unilaterale della madre di far interrompere qualsiasi rapporto tra padre e figlio fosse stata dettata dalla tendenza di quest’ultima a manipolare le persone, nonché dall’ostilità che ella ancora manifestava nei confronti del marito e della sua famiglia.

In ragione di ciò, il Tribunale ha ammonito la madre ad astenersi dal tenere condotte ostative nel confronti del coniuge  ed ha altresì condannato la stessa al risarcimento del danno nei confronti del ricorrente e del figlio.

Tribunale di Cosenza, 07.11.2019, n. 549

Tribunale di Cosenza, 07-11-2019, n. 549