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Casa coniugale occupata dall’ex moglie: il marito ha diritto al risarcimento del danno

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Nell’ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario per l’indisponibilità del medesimo può definirsi in re ipsa, purché inteso in senso descrittivo, cioè di normale inerenza del pregiudizio all’impossibilità stessa di disporre del bene.

In particolare i giudici della Cassazione affermano che, secondo il più recente e condivisibile orientamento di legittimità, «nell’ipotesi di occupazione “sine titulo” di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario per l’indisponibilità del medesimo può definirsi “in re ipsa”, purché inteso in senso descrittivo, cioè di normale inerenza del pregiudizio all’impossibilità stessa di disporre del bene».

In tal senso, non viene meno l’onere per il marito di allegare, e di provare, con l’ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il pregiudizio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 20856/17; depositata il 6 settembre

Corte di Cassazione, 6 settembre 2017, 20856