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Affidamento esclusivo al padre se la madre ostacola il suo rapporto con il figlio

affidamento

Può essere disposto l’affidamento esclusivo a favore del padre qualora la madre tenga dei comportamenti morbosi nei confronti del figlio tali da ostacolare il suo rapporto con il padre ed aumentare il rifiuto da parte del minore della figura paterna.

È quanto stabilito dal Tribunale di Castrovillari in un procedimento di separazione giudiziale dei coniugi in ordine all’affidamento del figlio minore, in considerazione di alcuni atteggiamenti palesemente morbosi e pregiudizievoli della madre.  In particolare: a) quest’ultima aveva più volte denunciato il padre per maltrattamenti e abusi sessuali nei confronti del figlio (poi rivelatesi infondati); b) aveva proposto reclamo avverso l’ordinanza presidenziale che prevedeva un diritto di visita del padre, a detta della donna, “eccessivo” e detto provvedimento era stato successivamente confermato dalla Corte d’Appello; c)  aveva chiesto all’istituto scolastico di modificare l’orario di entrata e di uscita di scuola del figlio per impedirne gli incontri con il padre.

In corso di causa, il Tribunale, addirittura, aveva disposto delle visite protette tra il minore ed entrambi i genitori, prevedendo altresì relazioni bimestrali da parte delle operatrici sull’attività svolta.

Da tale percorso erano emerse una totale rigidità e sfiducia della donna nei confronti dei servizi sociali e delle psicologhe addette, nonché una scarsa propensione alla collaborazione ed al recupero del rapporto tra padre e figlio, dimostratosi eccessivamente attaccato alla madre e sopito sotto i suoi condizionamenti.

Al contrario, il padre si era rivelato più fiducioso nei confronti delle operatrici e più consapevole delle difficoltà del caso.

In considerazione di tutti tali elementi, il Tribunale ha disposto l’affidamento esclusivo del figlio al padre, in ragione: a) dell’attaccamento morboso della madre nei confronti del figlio ed il rapporto simbiotico tra i due; b) dell’incapacità della madre di assumere posizioni nette di contrasto rispetto al figlio, al quale veniva demandata ogni determinazione riguardo al padre; c) dell’incapacità della donna di sostenere il figlio nel reciproco rapporto con l’altro genitore e con i parenti paterni; d) dell’annientamento del rapporto del minore con il padre fino a compromettere profondamente il suo equilibrio interiore ed esporlo al rischio di relazioni sociali ed affettive disfunzionali.

Tribunale di Castrovillari, 12.07.2018, n. 728

Tribunale di Castrovillari, 12-07-2018, n. 728