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Accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F.: il credito del professionista è prededucibile

ristrutturazione

Il credito vantato da un professionista per l’attività prestata al fine di ottenere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis, l. fall. è prededucibile qualora, successivamente all’omologa dell’accordo, consegua il fallimento.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1182/18 depositata il 18 gennaio scorso.

Il caso esaminato originava dall’impugnazione per cassazione presentata da tre avvocati avverso il decreto con cui il Tribunale di Verona, rigettando l’opposizione proposta dai predetti professionisti avverso lo stato passivo del fallimento di una società, aveva escluso la prededucibilità del credito fatto valere dagli stessi a titolo di compenso vantato in relazione a prestazioni di assistenza e consulenza giudiziale e stragiudiziale funzionali all’omologazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l. fall..

In particolare, il Tribunale aveva ritenuto la fattispecie ex art. 182-bis l. fall., estranea, per il carattere privatistico, alla disciplina delle procedure concorsuali, precisando altresì che in ogni caso l’accordo di ristrutturazione, pur omologato, non aveva apportato alcuna utilità alla massa dei creditori, essendo stato dichiarato il fallimento a distanza di poco tempo dall’omologa.

I professionisti hanno pertanto proposto impugnazione avanti la Cassazione, censurando il decreto impugnato, tra l’altro, nella parte in cui aveva escluso la prededucibilità del credito relativo al compenso per l’attività professionale prestata in base al mero fatto della successiva dichiarazione di fallimento.

La Corte ha ritenuto la doglianza fondata, chiarendo che – come pure nel concordato preventivo – anche nel caso degli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis l. fall. il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda, rientra de plano tra i crediti sorti in funzione della procedura e, come tale, a norma dell’art. 111, comma 2, l. fall., va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione ex post, che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti.

Nel caso del concordato preventivo, la ragione di un tanto è stata rinvenuta nell’essere l’ammissione al concordato in sé sintomatica della funzionalità delle attività di assistenza e consulenza connesse alla presentazione della domanda e alle eventualmente successive sue integrazioni, giacché la norma detta un precetto di carattere generale che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d’impresa, ha introdotto un’eccezione al principio della par condicio dei creditori.

Ad avviso della Corte, detta spiegazione rileva anche a proposito delle prestazioni funzionali all’accordo di ristrutturazione: avutasi l’omologazione, non è necessario verificare la definitiva tenuta del “risultato” delle prestazioni medesime. Diversamente, la norma di cui all’art. 111, comma 2, l.fall. – come è stato osservato per il concordato preventivo – risulterebbe priva di senso e non potrebbe mai ricevere applicazione nel fallimento consecutivo se la funzionalità delle prestazioni svolte allo scopo di ottenere l’ammissione alla procedura alternativa dovesse essere nuovamente valutata ex post con riguardo al fallimento che sia stato infine comunque dichiarato.

La Suprema Corte, pertanto, ha accolto il ricorso dei professionisti e, decidendo nel merito, ha ammesso in prededuzione allo stato passivo del fallimento i compensi dai medesimi vantati.

Cassazione Civile, 18.01.2018, n. 1182

Cassazione Civile, 18-01-2018, n. 1182