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Trasferimento del minore solo se c’è giustificato motivo

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In merito alla residenza abituale della prole, il novellato art. 316 c.c. nel definire la responsabilità genitoriale ha espressamente previsto che siano i genitori a stabilire di comune accordo la residenza abituale dei figli minori.

In caso di contrasto tra i genitori, il trasferimento del figlio può essere autorizzato solo qualora siano provati giustificati motivi attinenti al minore che rendano tale soluzione necessaria.

In mancanza va preservato l’habitat familiare precedente del figlio inteso non solo come casa di abitazione, ma anche come rete di relazioni familiari, scolastiche ed amicali.

Tribunale di Roma, 20 Gennaio 2017.

Decreto Tribunale di Roma, 20 gennaio 2017