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Superflua l’integrazione del contraddittorio per l’erede citato in proprio

integrazione

Qualora una medesima persona fisica cumuli in sé la qualità di parte in proprio e quella di erede di altro soggetto, deceduto prima dell’inizio del giudizio, non è necessario provvedere all’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti quale erede, ove la stessa, avendo già acquisito la qualità ereditaria, sia stata comunque citata nella causa in proprio, ravvisandosi nella specie l’unicità della parte in senso sostanziale.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione con una recente ordinanza.

La vicenda trae origine da una sentenza della Corte di appello di Messina che aveva annullato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Patti ritenendo che non fosse stato ritualmente integrato il contraddittorio nei confronti dei litisconsorzi necessari, essendo costoro stati citati in proprio e non anche quali eredi delle comproprietarie dei beni oggetto della pretesa usucapione decedute precedentemente al giudizio.

Con un unico motivo di ricorso, la ricorrente ha adito la Suprema Corte, lamentando da un lato, come gli eredi di una comproprietaria fossero già stati originariamente citati; dall’altro, come le quote dell’altra comproprietaria fossero già confluite nel proprio patrimonio, in forza di acquisto mortis causa.

La Cassazione ha ritenuto fondate tali censure e rilevato la contrarietà della sentenza di appello ai principi di diritto già pronunciati dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto – diversamente dal caso di morte della parte in corso di giudizio che comporta la necessità della citazione in riassunzione, o della prosecuzione del processo, degli eredi in tale qualità, seppur già costituiti nel processo in nome proprio – qualora una medesima persona fisica cumuli in sé la qualità di parte in proprio e quella di erede di altro soggetto, deceduto prima dell’inizio del giudizio, non è necessario provvedere all’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti quale erede.

La Suprema Corte ha, dunque, accolto il ricorso della donna e rinviato la causa alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione.

Cassazione Civile, 26.02.2021, n. 5444

Cassazione Civile, 26.02.2021, n. 5444