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Spese straordinarie non concordate: dovuto il rimborso se rispondono all’interesse del figlio

rimborso

La giurisprudenza di merito si è trovata ancora una volta a decidere sulla fondatezza di una domanda di rimborso presentata dal genitore collocatario nei confronti dell’altro per spese straordinarie anticipate per i figli.

Nel caso di specie, un marito aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Lanciano, su istanza della moglie, gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 5.866,37 a titolo di rimborso di talune spese straordinarie anticipate per le figlie.

A detta dell’opponente, la richiesta di rimborso sarebbe stata infondata considerata: a) l’assenza del carattere di straordinarietà delle spese; b) l’insussistenza dell’urgenza e della necessità delle spese; c) l’unilateralità delle decisioni da parte della madre; d) l’insostenibilità delle spese in rapporto alla situazione economica-reddituale del padre.

Il Tribunale di Lanciano, pur evidenziando come il preventivo accordo tra i coniugi riguardo le spese straordinarie sia sempre opportuno per evitare conflitti nascenti di fronte alle richieste di rimborso sostenute da uno dei genitori, ha affermato che “quando il rapporto tra i genitori non consente il raggiungimento di una intesa, occorre assicurare la tutela del migliore interesse del minore e l’opposizione di un genitore non può paralizzare l’adozione di ogni iniziativa che riguardi un figlio minorenne, fermo restando che compete al giudice, ove ne sia richiesto, verificare se la scelta adottata corrisponde effettivamente all’interesse del minore”.

Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto conformi al preminente interesse del minore le spese effettuate unilateralmente dalla madre relative al proseguimento della frequentazione della palestra e della scuola di danza, già frequentate delle figlie prima della separazione personale dei coniugi, nonché le spese relative alle cure resesi necessarie dallo stato di turbamento emotivo che le figlie aveva subito a causa della crisi coniugale.

Da ultimo, il Giudice ha evidenziato la proporzionalità delle spese in questione rispetto alla condizione economica-reddituale dei genitori.

In ragione di ciò, il Tribunale di Lanciano ha rigettato l’opposizione del padre e confermato l’ingiunzione di pagamento a favore della madre.

Tribunale di Lanciano, 07.05.2020, n. 104

Tribunale di Lanciano, 07-05-2020, n. 104