Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive

Separazione consensuale: annullabile la clausola sui trasferimenti immobiliari

separazione

E’ annullabile la clausola del decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi che contiene disposizioni sulla divisione degli immobili.

Lo ha stabilito il Tribunale di Palermo con la sentenza depositata il 14.09.2017 qui sotto allegata.

Nel caso deciso, due coniugi avevano presentato ricorso per separazione consensuale presso il competente Tribunale e nelle condizioni di separazione avevano regolamentato anche la divisione della comunione e dei beni immobili detenuti in costanza di matrimonio. In seguito all’avvenuta omologa della separazione da parte del Tribunale erano emersi fatti che avevano determinato un minor valore degli immobili: essi, infatti, non potevano essere alienati così come si trovavano, in quanto in contrasto con disposizioni attenenti regole di edilizia pubblica.

La moglie, pertanto, aveva convenuto in giudizio il marito, chiedendo l’annullamento della clausola dell’atto omologato che disponeva in merito agli immobili nonché la corresponsione di somme di denaro, da un lato, a titolo di risarcimento del danno e, dall’altro, a copertura del mancato guadagno che non le era pervenuto per l’inalienabilità dei beni.

Il Tribunale ha osservato che l’omologa, di per sè, non può escludere l’esistenza di vizi della volontà delle parti, e pertanto devono trovare applicazione per la separazione consensuale omologata i rimedi contrattuali per i vizi del consenso.

Ha altresì rilevato che la separazione consensuale omologata, costituisce una fattispecie complessa, per cui il regolamento basato sull’accordo tra i coniugi (di natura privatistica) acquista efficacia giuridica solo attraverso il provvedimento di omologazione (di natura pubblicistica): nello specifico, la separazione consensuale omologata è essenzialmente costituita dalla volontà concorde dei coniugi di separarsi e la successiva omologazione assume una valenza di semplice condizione (sospensiva) di efficacia delle pattuizioni contenute in tale accordo.

Il Tribunale ha, pertanto, annullato solo la clausola relativa alla divisione dei beni immobili, lasciando inalterata l’efficacia dell’accordo dei coniugi in sé, con permanenza della proprietà comune dei beni, che gli stessi avrebbero dovuto regolare in separata sede.

Tribunale di Palermo, 14.09.2017

Tribunale di Palermo, 14-09-2017