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Revocata l’assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario se il figlio la frequenta sporadicamente

revoca

Allorché il figlio maggiorenne abbia iniziato un’attività lavorativa coerente con il percorso di studi completato e faccia rientro a casa solo sporadicamente, si deve ritenere raggiunta l’autosufficienza economica e venute meno le esigenze di tutela che sole possono giustificare la conservazione di un provvedimento di assegnazione della casa, che pertanto va revocato.

Lo ha stabilito il Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere all’esito del procedimento promosso da un marito che chiedeva la revoca dell’assegnazione della casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, disposta a favore della moglie.

Nel caso di specie, l’uomo aveva fondato la domanda di modifica della sentenza di separazione sulla circostanza che il figlio maggiorenne della coppia, conseguita la laurea, aveva scelto di intraprendere la carriera militare nell’Esercito Italiano percependo un reddito idoneo.

La moglie, però, aveva affermato la permanenza del presupposto dell’assegnazione della casa, ossia la convivenza tra il figlio, anche se maggiorenne, e il genitore assegnatario, allegando a tal proposito la certificazione anagrafica ove risultava che il figlio risiedeva ancora nella casa familiare.

Il Tribunale adito ha accolto il ricorso del padre ritenendo che il prolungato allontanamento e i rari rientri a casa fossero insufficienti a giustificare la permanenza del diritto di assegnazione in capo al coniuge assegnatario, tenuto altresì conto della raggiunta autosufficienza economica del figlio pur trattandosi di un impiego quadriennale connotato da un carattere di transitorietà.

Alla luce di ciò, il Tribunale ha revocato l’assegnazione della casa familiare alla moglie.

Tribunale di S. Maria di Capua Vetere,04.03.2021