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Pignoramento presso terzi e fallimento del debitore pignorato

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In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal “debitor debitoris” al creditore che abbia ottenuto l’assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell’art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento.

La Suprema Corte specifica che ciò si verifica anche se il provvedimento di assegnazione sia stato pronunciato anteriormente alla dichiarazione di fallimento poiché l’estinzione del debito dell’insolvente (e dunque l’effetto satisfattivo per il creditore procedente) si verifica solo con la riscossione del credito.

Dunque, qualora tale pagamento venga eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell’inefficacia.

Infatti, il principio della “par condicio creditorum” è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo.

In tale categoria di atti rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell’assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest’ultimo.

Cassazione Civile, 22 gennaio 2016, n. 1227.

Cassazione Civile, 22 gennaio 2016, n. 1227