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Nulla è dovuto per il pranzo nuziale se gli sposi sono insoddisfatti

pranzo

La Corte di Cassazione ha precisato che nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma.

Nel dettaglio, nella vicenda esaminata dalla Suprema Corte, il Tribunale di Caltagirone aveva rigettato l’appello proposto dal fornitore del servizio di ristorazione avverso la sentenza del Giudice di pace che aveva accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo di due sposi che si erano rifiutati di pagare il servizio di ristorazione svolto in occasione del loro matrimonio, dimostrando le molteplici difformità delle prestazioni eseguite rispetto a quelle dovute dal fornitore.

Quest’ultimo ha dunque proposto ricorso per cassazione lamentando, tra l’altro, che il giudice di secondo grado aveva erroneamente ritenuto non provato il suo esatto adempimento.

Al riguardo, la Suprema Corte ha evidenziato come l’accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, in merito al comportamento delle parti per stabilire quale di esse, in caso di denuncia di inadempimento reciproco, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato l’inadempimento della controparte, rientri nei poteri del giudice di merito e sia insindacabile in sede di legittimità se motivato.

Alla luce di ciò, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso dal fornitore di catering rilevando come il Tribunale avesse correttamente ritenuto non provato l’esatto adempimento da parte del ricorrente, sulla base dell’accertamento di fatto condotto, e ha confermato che nulla è dovuto dagli sposini a titolo di corrispettivo del servizio di ristorazione erogato il giorno delle loro nozze.

Cassazione Civile, 09.02.2021, n. 3009

Cassazione Civile, 09.02.2021, n. 3009