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No a differimenti dell’udienza per il debitore fallendo

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In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, non sussiste un diritto del debitore ad ottenere il differimento della trattazione per consentire il ricorso a procedure concorsuali alternative, né il relativo diniego da parete del giudice configura una violazione del diritto di difesa, in quanto tali iniziative sono riconducibili all’autonomia privata, il cui esercizio deve essere oggetto di bilanciamento, ad opera del giudice, con le esigenze di tutela degli interessi pubblicistici al cui soddisfacimento la procedura fallimentare è tuttora finalizzata.

 

Cassazione Civile, 10 agosto 2016, n. 16950

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