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L’Avvocato che ha assistito entrambi i coniugi non può poi difendere solo l’ex

Consiglio Nazionale Forense, 17-10-2022, n. 178

L’avvocato non può prestare assistenza in favore di uno solo dei coniugi nelle controversie familiari se in precedenza li ha assistiti congiuntamente; in caso di violazione, il Professionista commette un illecito disciplinare ai sensi dell’art. 68, comma 4, del Codice Deontologico Forense.

Consiglio Nazionale Forense, 17.10.2022, n. 178