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La distanza impedisce la piena attuazione dell’affido condiviso

affidamento

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19323 in data 17.09.2020, ha ribadito alcuni importanti principi in tema di affidamento condiviso del minore e tempi di frequentazione del genitore non collocatario.

Nella specie, la Corte di Appello di Genova, adita dalla madre collocataria del figlio, aveva modificato le disposizioni adottate in tema di affidamento dal giudice di prime cure circa i tempi e i modi di frequentazione del minore con il padre.

In particolare, i giudici di appello avevano sottolineato come l’esigenza espressa dal padre fosse in contrasto con il supremo interesse del minore, il quale “deve poter far fronte agli impegni scolastici con la massima serenità e i giusti tempi di riposo… oltre a potere sviluppare la sua vita di relazione”.

Il padre, allora, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la decisione di secondo grado, lamentando la contrarietà delle disposizioni, così come modificate, al criterio della bigenitorialità e all’affidamento condiviso che postulano una determinazione dei tempi di frequentazione tendenzialmente paritetica rispetto a quelli di permanenza presso il genitore collocatario.

La Suprema Corte ha ricordato importanti principi in tema di affidamento condiviso, quale scelta preferenziale per garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, che però non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori stabilendo uno specifico regime di visita con l’altro genitore.

Tuttavia, pur considerato che la condivisione, in mancanza di serie ragioni ostative, debba comportare una frequentazione dei genitori tendenzialmente paritaria, la Corte ha altresì precisato che nell’interesse del minore “il giudice può individuare un assetto nella frequentazione che si discosti da questo principio tendenziale al fine di assicurare al bambino la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena”.

In tale ottica, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del padre e confermato le disposizioni previste in sede di appello relative ai tempi e modi di frequentazione del figlio.

Cassazione Civile, 19.07.2020, n. 19323

Cassazione Civile, 17.09.2020, n. 19323