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I debiti tributari si prescrivono in cinque anni

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Il carattere della periodicità dei debiti tributari, locali ed erariali, determina l’applicazione del termine breve di prescrizione previsto dall’art. 2484, numero 4) c.c. In luogo di quello decennale di cui all’art. 2496 c.c..

Questo il ragionamento seguito dai giudici avellinesi, in linea con l’ormai acclarato orientamento giurisprudenziale:
1) gli atti impositivi emessi delle amministrazioni tributarie (come le cartelle esattoriali) non possono determinare la trasformazione dei termini di prescrizione da brevi a decennali in virtù dell’art. 2953 c.c. poiché tale peculiare effetto è infatti riservato ai soli “provvedimenti aventi natura giurisdizionale” e ciò in funzione delle garanzie fornite dal procedimento in cui questi originano;

2) le obbligazioni instaurate con il fisco hanno carattere di “periodicità” trattandosi di debiti che devono essere pagati “… ad anno o in termini più brevi …”: da ciò consegue la piena operatività dell’art. 2948 n. 4 c.c. e l’esclusione del più generale principio espresso dall’art. 2946 c.c.;

3) la caratteristica della periodicità riguarda tanto per le imposte locali quanto per quelle erariali (l’esempio riportato dai Giudici è quello dell’IVA e dell’IRPEF) poiché il debito sorge annualmente per espressa previsione di legge;

4) infine, l’obbligo posto a carico del concessionario della riscossione di conservare copia delle cartelle esattoriali trasmesse ai contribuenti per il solo periodo di cinque anni, conferma e sostiene l’applicazione, per i crediti tributari, del termine prescrizionale indicato dall’art. 2948 n. 4 c.c. anziché di quello decennale.

sentenza n. 267/2017 Commissione Tributaria Provinciale di Avellino