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Fondo patrimoniale: se manca la copia dell’atto di matrimonio il creditore può pignorare l’immobile

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Fondo patrimoniale: se manca la copia dell’atto di matrimonio il creditore può pignorare l’immobile

L’esibizione in giudizio dell’atto di matrimonio recante l’annotazione della costituzione del fondo patrimoniale costituisce necessario adempimento dell’onere processuale della prova in giudizio. In mancanza il creditore può procedere al pignoramento della casa

Ai sensi dell’art. 162 c.c., infatti il fondo patrimoniale rientra nelle convenzioni matrimoniali che debbono a pena di nullità essere stipulate per atto pubblico. Ai sensi del quarto comma, le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell’atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e la generalità dei contraenti. Secondo la Suprema Corte, condizione sostanziale di opponibilità ai terzi dell’avvenuta costituzione del fondo è costituita dalla annotazione dell’atto costitutivo in calce all’atto di matrimonio.

In giudizio, tuttavia, è necessario fornire la prova dell’adempimento di tale onere esibendo o producendo in atti l’atto di matrimonio, necessario adempimento dell’onere processuale della prova in giudizio.