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Fallimento: ammissibile se c’è inadempimento del concordato preventivo

concordato

È ammissibile la dichiarazione di fallimento di una società in concordato preventivo omologato ove si consideri l’inadempimento di debiti già sussistenti alla data della domanda di concordato e modificati con detta omologazione, dovendo, tuttavia, il giudice verificare al momento della decisione se sussistono i presupposti di insolvenza per la dichiarazione di fallimento.

Con l’ordinanza del 12.11.2017 la Corte di Cassazione ha ribadito il proprio orientamento accogliendo il ricorso presentato dal Fallimento di una società avverso la sentenza con cui era stato accolto il reclamo proposto contro la sentenza di declaratoria di Fallimento chiesto dal Pubblico Ministero.

Secondo la Suprema Corte, ferma l’obbligatorietà della falcidia concordataria sui crediti anteriori, il giudice deve verificare se l’inadempimento di tali crediti è tale da potersi definire come insolvenza ai sensi dell’art. 5 L.F.

Si è precisato a tal riguardo che l’azione del creditore, volta ad ottenere il Fallimento della società in concordato, costituisce legittimo esercizio della propria autonoma iniziativa ai sensi dell’art. 6 L.F., non condizionata dalla risoluzione del concordato preventivo medesimo, il cui procedimento andrebbe azionato solo ove l’istante volesse far valere non il credito nella misura ristrutturata, ma in quella originaria. E ciò, poiché con la riforma del 2005/2006, è caduto ogni automatismo tra risoluzione del concordato e fallimento.

In buona sostanza, ha proseguito la Corte – si tratta di dar corso ad un principio generale che permette ai soggetti legittimati ex artt. 6 e 7 L.F. di provocare la dichiarazione di fallimento del debitore commerciale insolvente, escludendosi che la specialità delle norme sul concordato preventivo, pur riconosciuta, abbia portata soppressiva delle disposizioni sull’impulso alla procedura fallimentare.

Pertanto, una volta omologato il concordato preventivo e scaduto il termine per la sua risoluzione, da un lato, il debitore continua ad essere obbligato al suo adempimento e, dall’altro, si riapre lo scenario comune delle possibili iniziative dirette a farne accertare l’insolvenza, con possibilità di promozione delle stesse non solo dai creditori concorsuali (e nella citata misura falcidiata), ma anche dal P.M., dallo stesso debitore, oltre che da altri creditori.

Tuttavia, la Cassazione ha precisato che i creditori soggiacciono agli effetti del concordato preventivo, anche qualora il loro credito sia accertato in data successiva e pur se non siano stati compresi nell’elenco verificato dal commissario giudiziale e non abbiano partecipato alla deliberazione sulla proposta di concordato.

Cassazione Civile, 11.12.2017, n. 29632

Cassazione Civile, 11-12-2017, n. 29632