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Esclusi dalla comunione dei coniugi i beni acquistati con denaro personale

comunione

Hanno natura personale ai sensi dell’art. 179, comma 2, lett. f), c.c., e sono pertanto esclusi dalla comunione legale dei coniugi, i beni acquistati da uno di essi con denaro derivante dal trasferimento di altri beni personali ed è altresì escluso il denaro contante di cui il coniuge acquirente abbia disponibilità senza che dello stesso se ne possa tracciare la provenienza.

Così si è pronunciata la Corte di Cassazione lo scorso 24 ottobre, in un caso in cui la Corte d’Appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato il marito appellante comproprietario di tutti i beni mobili esistenti nella casa coniugale e di un altro immobile, riconoscendo che ciò era conseguenza di un acquisto effettuato dalla moglie in assenza delle condizioni di legge.

La Corte d’Appello aveva fondato la propria decisione sul principio giurisprudenziale secondo cui la circostanza che il coniuge non acquirente renda la dichiarazione per cui l’acquisto di beni personali da parte dell’altro coniuge sia effettuato con somme o altri beni personali di quest’ultimo (art. 179, comma 2, lett. f), c.c.), presuppone l’effettiva natura personale del bene.

Il marito è ricorso in cassazione, lamentando che – contrariamente a quanto affermato dal Giudice di secondo grado – tale dichiarazione avrebbe natura di atto ricognitivo o confessorio, privo di natura negoziale.

La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto le censure del ricorrente infondate e, richiamando un recente precedente delle Sezioni Unite (Cassazione Civile, S.U., n. 22755/09), ha affermato che «ove la dichiarazione del coniuge non acquirente confermi un fatto riscontrabile (ad es. utilizzo di denaro proveniente dalla vendita di determinati beni personali) alla stessa potrebbe assegnarsi natura confessoria». Diversamente, e laddove si tratti di un asserto generico e qualificatorio non è riscontrabile una dichiarazione a scopo confessorio; infatti, ha proseguito la Corte, «definire sic et simpliciter personale il denaro con cui si è adempita l’obbligazione del prezzo non identifica un fatto, bensì esprime una qualificazione giuridica: come tale, insuscettibile di confessione, oltre che non vincolante per l’interprete, potendo anche discendere da un errore di diritto del dichiarante».

In conclusione, il Collegio ha affermato il principio per cui «l’art. 179, comma 2, lett. f) attribuisce la natura di beni personali ai “beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio”: il riferimento ai beni sopraelencati, cioè quelli specificati alle lett. a)-e), non consente di annoverare fra gli stessi il denaro contante che si trovi nella disponibilità del coniuge acquirente, senza che dello stesso possa tracciarsene la provenienza». Tali somme possono infatti condurre all’acquisto di un bene personale solo se derivano, a loro volta, dalla vendita o permuta di uno dei beni di cui alle precedenti lettere della medesima norma.

Nel caso esaminato dalla Corte, alla luce dei principi di cui sopra, poiché la dichiarazione della moglie aveva natura generica, la Corte ha rigettato rigetta il ricorso del marito.

Cassazione Civile, 24.10.2018, n. 26981