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Divorzio su richiesta congiunta delle parti anche se il coniuge non compare in udienza

Corte Appello Catania, 21.03.2016

La Corte d’Appello di Catania, discostandosi dal consolidato orientamento giurisprudenziale, ha affermato che i coniugi che hanno presentato congiuntamente il ricorso per divorzio non possono più revocare unilateralmente il proprio consenso alle condizioni concordate.

Secondo la Corte, infatti, la domanda congiunta di divorzio, data la sua natura processuale, una volta proposta è irretrattabile e immodificabile. La revoca di consenso di una parte non determina l’improcedibilità della domanda congiunta, presentata dai coniugi.
In tema di divorzio congiunto, la revoca del consenso non è ammissibile quando è immotivata e unilaterale. E’ possibile solo nel caso in cui marito e moglie siano d’accordo o quando uno dei due coniugi sostenga di essere tornato sulla propria decisione perché vittima di violenza, dolo o perché in corso in un errore essenziale.