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Il creditore può impugnare il testamento lesivo in luogo dell’erede-debitore

erede

È ammissibile l’esercizio in via diretta dell’azione surrogatoria – prevista dall’art. 2900 c.c. – nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che siano rimasti del tutto inerti, realizzandosi un’interferenza di natura eccezionale – ma legittima – nella sfera giuridica del debitore.

Lo ha precisato il Tribunale di Genova con una sentenza dello scorso marzo in tema di rimedi esperibili dal creditore per assicurare la soddisfazione e la conservazione delle proprie ragioni.

Nel caso di specie, un creditore aveva chiesto in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima della sua debitrice, legittimaria totalmente pretermessa in forza di un testamento olografo con cui la nonna di quest’ultima nominava erede universale un altro suo nipote.

L’erede universale, anch’egli convenuto in giudizio, non aveva contestato la sussistenza della lesione della quota e nulla aveva opposto alla domanda del creditore.

Il Tribunale di Genova, con la sentenza in commento, ha affermato che il creditore del legittimario pretermesso pur non possedendo una legittimazione attiva “diretta” all’azione di riduzione ex art. 557 c.c., necessaria a rendere inefficaci le donazioni e gli atti di disposizione testamentaria lesivi della quota di legittima nei confronti del legittimario, ben può esperire tale azione in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. quale strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall’inerzia del debitore che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad alimentare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta.

Il giudice adito, risultando provato il credito dell’attore in forza di un’ordinanza divenuta esecutiva, ha operato la reintegrazione della quota di legittima della convenuta-debitrice, accogliendo la domanda del creditore.

Tribunale di Genova, sentenza 03.03.2021

Tribunale di Genova, sentenza 03.03.2021