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Il concordato è in continuità anche se c’è affitto di azienda

concordato

Anche nel caso in cui il piano di concordato preveda l’affitto dell’azienda, il concordato stesso può essere qualificato in continuità aziendale

E’quanto precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 29742/18, depositata il 19 novembre scorso.

Nel caso all’attenzione, il Tribunale di Firenze aveva dichiarato il fallimento di una società a responsabilità limitata dopo aver dichiarato inammissibile l’istanza di concordato preventivo presentata, ritenendo insussistenti i requisiti per il concordato misto, così qualificando la proposta che prevedeva una continuità indiretta dell’attività nella forma dell’affitto da parte di un’altra società (con contratto già in essere).

La società aveva dunque proposto appello deducendo, tra l’altro, l’erronea qualificazione del concordato come in continuità e la Corte d’Appello, in accoglimento dell’impugnazione, aveva revocato il decreto di inammissibilità del concordato preventivo, dichiarando nulla la sentenza di fallimento.

La Curatela ha proposto ricorso per cassazione avverso tale pronuncia.

Nel decidere sul ricorso, la Corte ha richiamato l’art. 186-bis l. fall., la quale consente al debitore di scegliere se optare per un concordato con continuità aziendale, che si realizza laddove il piano preveda la prosecuzione dell’attività da parte del debitore, la cessione dell’azienda in esercizio o il conferimento dell’azienda in esercizio ad una o più società, anche di nuova costituzione: stando al tenore letterale della norma, ha precisato ancora la Corte, si ha “continuità diretta” nel caso in cui non vi sia una separazione tra proprietà ed impresa e “continuità indiretta” qualora l’attività sia finalizzata al mantenimento dell’impresa fino alla vendita o al conferimento.

Tanto precisato, al fine di stabilire se sia possibile qualificare il concordato come in continuità aziendale anche quando l’azienda sia stata affittata o sia destinata ad esserlo, la Suprema Corte ha valorizzato il carattere del contratto di affitto come strumento per giungere alla cessione o al conferimento dell’azienda, evidenziando come ciò sia confermato dalla circostanza che il legislatore fa ripetutamente riferimento “all’azienda in esercizio”, indipendentemente dal soggetto che la eserciti (sia esso il debitore o un terzo).

La Corte pertanto ha affermato che «il concordato con continuità aziendale disciplinato dall’art. 186-bis l. fall. è configurabile anche quando l’azienda sia già stata affittata o sia destinata ad esserlo, rivelandosi affatto indifferente la circostanza che, al momento dell’ammissione alla suddetta procedura concorsuale o del deposito della relativa domanda, l’azienda sia esercitata dal debitore o, come nell’ipotesi di affitto della stessa, da un terzo, in quanto il contratto d’affitto – recante, o meno, l’obbligo dell’affittuario di procedere, poi, all’acquisto del’azienda (rispettivamente, affitto c.d. ponte oppure c.d. puro) – può costituire uno strumento per giungere alla cessione o al conferimento dell’azienda senza il rischio della perdita dei suoi valori intrinseci, primo tra tutti l’avviamento, che un suo arresto, anche momentaneo, rischierebbe di produrre in modo irreversibile».

In forza di tale principio, dunque, il ricorso della curatela è stato accolto con rinvio alla Corte d’Appello.

Cassazione Civile, 19.11.2018, n. 29742

Cassazione Civile, 19-11-2018, n. 29742