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Il padre che non mantiene i figli perde l’affidamento

affidamento

La condotta reiterata di inadempimento all’obbligo di mantenimento posta in essere da un genitore può comportare che venga disposto l’affido esclusivo in favore dell’altro genitore.

Lo ha sancito il Tribunale di Velletri, con decreto del 26.04.2021, su un ricorso ex art. 709 ter c.p.c. promosso da una madre che lamentava il comportamento inadempiente del padre non solo in merito alla frequentazione delle loro figlie minori, ma anche per l’omesso pagamento del contributo al mantenimento mensile nei confronti di quest’ultime da oltre due anni.

Nel corso del giudizio, il Tribunale aveva ammonito con provvedimento non definitivo il padre a non commettere ulteriori inadempimenti in ordine al suo obbligo al mantenimento delle figlie, disponendo altresì una consulenza tecnica d’ufficio al fine di determinare una diversa regolamentazione del diritto di visita del padre non collocatario essendo emersa un’evidente criticità in relazione alla frequentazione infrasettimanale da parte di quest’ultimo.

All’esito del procedimento, il Tribunale ha confermato il nuovo regime di frequentazione disposto dalla C.T.U., modificando però il regime di affidamento condiviso preso atto del continuo inadempimento del padre in ordine al mantenimento delle figlie da ritenersi “alquanto grave nella misura in cui evidenzia un totale disinteresse e sprezzo del padre per le esigenze di educazione cura ed istruzione delle figlie”.

A tal riguardo, infatti, il Collegio ha condiviso l’orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui la regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per il minore”, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta (Cass. Civ., 17.12.2009, n. 26587).

Tribunale di Velletri, 26.04.2021

Tribunale di Velletri, 26.04.2021