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Fondo patrimoniale: i beni sono pignorabili solo per debiti contratti per i bisogni della famiglia

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Con ordinanza n. 2904 del 08.02.2021, la Cassazione ha precisato l’ambito di applicazione del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale ex art. 170 c.c. per debiti derivanti dall’attività professionale o di impresa del coniuge.

Nel caso di specie, la Corte di appello di Ancona aveva respinto il gravame contro il provvedimento del Tribunale che aveva rigettato l’opposizione all’esecuzione di due coniugi nell’ambito di una procedura esecutiva promossa da una banca creditrice e avente ad oggetto un appartamento costituito in fondo patrimoniale; in particolare, la Corte aveva ritenuto che il vincolo di destinazione fosse inopponibile alla creditrice in quanto le obbligazioni fideiussorie stipulate dal marito a favore della società di cui deteneva una partecipazione erano state prestate nell’interesse della famiglia poiché derivanti dall’attività di impresa del marito, volta a fornire i mezzi di sostentamento al nucleo familiare.

La Suprema Corte, investita del ricorso promosso dal marito, ha chiarito che il fondo patrimoniale, quale vincolo di destinazione impresso sui beni, comporta che essi non siano aggredibili per debiti che i creditori conoscevano essere stati contratti per bisogni estranei alla famiglia e che detti bisogni debbono essere intesi in senso lato con riguardo a quanto necessario e funzionale allo svolgimento e allo sviluppo della vita familiare.

In questo senso, ha continuato la Corte, “con particolare riferimento ai debiti derivanti dall’attività professionale o di impresa del coniuge, anche se la circostanza che il debito sia sorto nell’ambito dell’impresa o dell’attività professionale non è di per sé idonea ad escludere in termini assoluti che esso sia stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia” è necessario “l’accertamento da parte del giudice di merito della relazione sussistente tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia in senso ampio intesi”.

Ciò premesso, la Cassazione ha affermato che, nel caso esaminato, il Giudice d’appello non avesse considerato detto principio, ritenendo invece erroneamente che l’imprenditore di norma assuma debiti nell’ambito della sua attività di impresa per sopperire direttamente ed immediatamente ai bisogni della famiglia; il Supremo Collegio, dunque, ha accolto il ricorso dell’imprenditore e rinviato la causa alla medesima Corte di appello in diversa composizione.

Cassazione Civile, 08.02.2021, n. 2904

Cassazione Civile, 08.02.2021, n. 2904