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Decreto ingiuntivo revocato in assenza di mediazione

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L’atto di opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce l’esercizio di un’azione né un’iniziativa processuale autonoma, ma la reazione difensiva all’impulso procedimentale altrui.
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di promuovere la mediazione e, quindi, l’interesse ad evitare la declaratoria di improcedibilità spetta al convenuto opposto, ossia l’unico soggetto che propone la “domanda giudiziale” e che pertanto dovrebbe subire gli effetti della declaratoria di improcedibilità.
In caso di inottemperanza, la domanda proposta con il ricorso monitorio va dunque dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo va conseguentemente revocato.

Tribunale di Pescara, 26 Marzo 2015