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Separazione: l’assegnazione della casa familiare deve rispondere all’esclusivo interesse del minore

Nei casi di crisi familiare ai sensi dell’art. 337 bis c.c. il giudice, nel regolare il godimento della casa familiare, deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore.

Ne consegue che l’abitazione in cui quest’ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere di regola assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a condizione che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse.

Pertanto, qualora il figlio si sia trasferito altrove da tempo con un genitore ed ivi abbia consolidato le proprie abitudini domestiche, scolastiche, affettive e di vita, l’abitazione familiare non può essere assegnata al genitore con lui convivente, poiché sradicare il minore da tale ambiente risulterebbe una soluzione contraria al suo preminente interesse.

Cassazione Civile, 30.05.2025, n. 14460