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La nuova convivenza dell’ex non fa venire meno automaticamente l’assegno di divorzio

La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che la formazione di un nuovo legame affettivo e stabile non comporta in modo automatico la revoca dell’assegno divorzile; è, infatti, necessaria una valutazione articolata che tenga conto di vari elementi, tra cui la durata del matrimonio precedente, il contributo offerto dal coniuge economicamente più debole alla vita familiare, l’eventuale sacrificio delle proprie aspettative professionali e la reale situazione economica derivante dalla nuova convivenza.

Secondo la Suprema Corte, solo una valutazione complessiva consente di stabilire se permangono i presupposti per l’erogazione dell’assegno, nella sua funzione compensativa dei sacrifici e delle scelte fatte in costanza di matrimonio.

In tale prospettiva, la nuova convivenza non è di per sè sufficiente a far venir meno l’effetto perequativo, a meno che non emerga una nuova autosufficienza economica effettiva, con un livello di vita paragonabile a quello precedente o comunque adeguato.

Cassazione Civile, 29.05.2025, n. 14358