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Decade dalla responsabilità genitoriale la madre che non cura gli obblighi scolastici del figlio

La Cassazione ha ritenuto corretta la decisione della Corte d’appello che ha disposto il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti di una madre che, affetta da una patologia mentale, non ha mai aiutato il figlio a rispettare i propri obblighi scolastici, ne ha ostacolato l’inserimento presso una comunità e ha vanificato ogni altro percorso psico-pedagogico volto al superamento delle condotte inappropriate del minore.

Nel caso di specie, la Procura minorile aveva segnalato al Tribunale per i minorenni le problematiche di un minore sorte durante la permanenza di quest’ultimo presso l’abitazione della nonna materna, unitamente alla madre, che aveva attraversato un periodo difficile caratterizzato da scarsa frequentazione scolastica, comportamenti oppositivi ed incapacità di adattamento alle regole.

Dopo aver affidato il bambino ai Servizi Sociali, sospeso i genitori dalla responsabilità genitoriale e profuso ulteriori tentativi di collocamento del minore presso una comunità – tutti falliti a causa dell’opposizione della madre e della nonna, resesi responsabili di minacce nei confronti degli operatori – il Tribunale aveva dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre, con provvedimento poi confermato dalla Corte d’appello.

Avverso quest’ultima decisione, la madre ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando l’insussistenza dei presupposti per adottare il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale, ritenendo essere stato adottato esclusivamente in conseguenza al suo stato di salute.

Gli Ermellini, però, hanno osservato come quanto dedotto dalla ricorrente si traducesse in una impropria richiesta di rivisitazione del merito, evidenziando come la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato circa le ragioni della decadenza, tenendo conto delle condotte inadempimenti della madre agli obblighi genitoriali.

Alla luce di ciò, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso e confermato il provvedimento decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Cassazione Civile, 15.07.2021, n. 20246

Cassazione Civile, 15.07.2021, n. 20246