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Anche il Tribunale di Milano abbandona il criterio del tenore di vita per determinare il diritto all’assegno divorzile

Il Tribunale di Milano conferma l’adeguamento al nuovo orientamento della Cassazione che considera non più attuale né applicabile al nuovo contesto sociale e legislativo, il parametro del “tenore di vita” per individuare il diritto dell’ex coniuge richiedente l’assegno divorzile.

Al fine di valutare l’an debeatur bisogna quindi aver riguardo al parametro dell’indipendenza economica.

Rileva il Tribunale milanese che, secondo le più recenti pronunce della Corte di Cassazione (Cass. n. 11504/2017) è superato l’orientamento che identificava il «tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso» quale parametro di riferimento al quale rapportare l’adeguatezza o meno dei mezzi del richiedente l’assegno di divorzio ex art. 5, comma 6, l. n. 898/1970 (Cass. S.U. nn. 11490/1990 e 11492/1990).

Secondo il nuovo indirizzo giurisprudenziale di legittimità, l’utilizzo di tale parametro infatti:

1) collide con la natura stessa dell’istituto del divorzio in quanto ripristina il rapporto economico-patrimoniale tra coniugi estinto dalla sentenza di divorzio;

2) contrasta con il nuovo contesto sociale e storico «dove con determinazione e forza (…) viene rivendicato dalle donne stesse il ruolo delle donne in tutti gli ambiti lavorativi, sociali e familiari con la richiesta di pari diritti e corrispondenti aspettative».

In particolare poiché l’assegno divorzile ha funzione esclusivamente assistenziale non deve più essere tutelato l’interesse dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale, in un’ottica di riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi per tanto tempo ritenute sbilanciate a sfavore della donna, bensì l’interesse al raggiungimento dell’indipendenza economica, prestando attenzione alle condizioni del creditore e non a quelle dell’obbligato.

Pertanto il Giudice deve valutare dapprima se sussiste il diritto all’assegno (an debeatur) e successivamente quantificarne l’ammontare (quantum).

Alla luce degli insegnamenti della Corte di Cassazione nella prima fase dell’an debeatur, l’adeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge richiedente l’assegno di divorzio e la possibilità o meno per ragioni oggettive dello stesso di procurarseli, va valutata alla luce del parametro dell’indipendenza economica.

Soltanto nella successiva fase del quantum debeatur sarà legittimo procedere ad un giudizio comparativo tra le rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali degli ex coniugi, secondo specifici criteri dettati dall’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970.

Condividendo i principi enunciati dalla Cassazione, quindi, il Tribunale di Milano nel caso esaminato ritiene che la moglie, proprietaria dell’immobile in cui vive con il figlio e la madre pensionata, nonché avente attività lavorativa part time, goda di mezzi idonei a garantirle l’autosufficienza economica o sia comunque nelle condizioni di poterseli procurare e, di conseguenza, rigetta la domanda di assegno divorzile a carico di parte attrice.

Tribunale di Milano, 5 giugno 2017