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Separazione: niente mantenimento alla ex a prescindere dal tenore di vita

Anche in sede di separazione, qualora il coniuge debole abbia comunque mezzi propri per provvedere a se stesso, il Giudice può escludere un assegno di mantenimento, indipendentemente da una valutazione sul tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Ha espresso detto principio la Corte d’Appello di Roma, portando a ritenere che nelle aule di giustizia forse i tempi siano maturi per abbandonare il riferimento al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio anche per l’assegno di separazione, non solo per quello divorzile.

Nel caso di specie, era stata reclamata l’ordinanza presidenziale con la quale il Tribunale aveva disposto la corresponsione di un assegno di mantenimento alla moglie di euro 1400.

Il reclamo è stato accolto dalla Corte d’Appello di Roma poiché in primo grado non si sarebbe valutata la particolare storia della coppia e le risorse dei coniugi: in particolare, entrambi erano alla seconda esperienza matrimoniale, dalle quali erano per entrambi nati figli, e avevano sviluppato le proprie attività lavorative in modo del tutto indipendente, talché nessun contributo era stato apportato dalla moglie alla carriera del marito.

La Corte ha altresì evidenziato come – sebbene il marito svolgesse una attività professionale produttiva di redditi significativamente superiori, anche potenzialmente, a quelli della moglie – per altro verso quest’ultima fosse titolare di un proprio patrimonio immobiliare, mentre il marito, uscito dalla casa familiare di proprietà della coniuge, avesse dovuto reperire un alloggio in locazione.

Se, da un lato, la Corte rileva che non vi è disparità economica all’interno della coppia, dall’altro lato, non effettua alcun riferimento al tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio e ritiene che le differenze economiche di per sé sole “… inducono a ritenere quest’ultima, ai fini della decisione in via provvisoria e urgente, del tutto in grado, per la capacità di lavoro, di reddito e di patrimonio, dimostrata e conseguita già prima del matrimonio e successivamente mantenuta, di provvedere con i propri mezzi a se stessa”: la Corte d’Appello ha in buona sostanza aderito allo stesso principio di auto responsabilità applicato di recente dalla Suprema Corte in tema di assegno divorzile, indipendentemente dal criterio del tenore di vita.

La Corte ha pertanto accolto il reclamo e revocato l’assegno di mantenimento già riconosciuto in fase presidenziale.

Corte d’Appello di Roma, 05.12.2017

Corte d’Appello di Roma, 05-12-2017