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In sede di divorzio il certificato anagrafico non prova l’effettiva residenza del coniuge

Il certificato anagrafico ha un valore meramente presuntivo in ordine al luogo di dimora abituale, non sufficiente a dimostrare l’effettiva residenza di uno dei coniugi e può essere superato da atti o dichiarazioni che evidenziano in concreto la diversa ubicazione di detta dimora.

La Corte di Cassazione, con una recentissima ordinanza qui sotto allegata, ha risolto un conflitto di competenza originato dalla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dal marito nei confronti della moglie.

In particolare, il Tribunale di Gela aveva dichiarato la propria incompetenza rilevando che la residenza anagrafica della resistente risultava dalla documentazione prodotta presso il Comune di Udine. A seguito della riassunzione del giudizio, il Tribunale di Udine aveva sollevato conflitto negativo di competenza escludendo che, aldilà delle risultanze anagrafiche, la donna dimorasse abitualmente in Udine; la resistente infatti, avanti al Presidente del Tribunale, aveva dichiarato di aver mantenuto la residenza presso il Comune di Udine per motivi lavorativi legati all’iscrizione nelle liste di collocamento per la ricerca di un’occupazione, precisando tuttavia la sua presenza costante presso la casa natale di Niscemi per la necessità di prestare assistenza al padre malato e per esigenze di natura scolastica del figlio. La circostanza, inoltre, che la donna non avesse reperito alcun impiego a seguito dalla richiesta di collocamento aveva, altresì, indotto il Tribunale di Udine a confermare la concreta dimora della donna in altro comune.

La Cassazione, investita della questione, ha in primo luogo affermato che per l’esatta identificazione della residenza del coniuge convenuto, quale criterio per l’individuazione del foro competente, è necessario avere riguardo “alla permanenza della dimora in un determinato luogo e l’intenzione di abitarvi stabilmente” in relazione alle consuetudini di vita e allo svolgimento delle normali relazioni familiari e sociali. Inoltre, le risultanze anagrafiche, ha asserito la Cassazione, “danno luogo ad una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi… tali da evidenziare in concreto la diversa ubicazione della dimora”.

Sulla base di tali principi la Suprema Corte, da un lato, ha confermato quanto stabilito dal Tribunale di Udine e, dall’altro lato, ha rilevato come il Tribunale di Gela avesse erroneamente dichiarato la propria incompetenza sulla base delle sole risultanze anagrafiche, senza tener conto degli elementi addotti dalla ricorrente da cui emergeva chiaramente la permanenza della donna in Nascemi, città natale e centro dei suoi interessi e relazioni familiari.

Cassazione Civile, 02.07.2018, n. 17294

Cassazione Civile, 02-07-2018, n. 17294