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Se il coniuge non paga l’assegno di mantenimento, ora paga lo Stato


Finalmente è diventato operativo il fondo per il coniuge in stato di bisogno (l. n. 208/2015) che prevede un contributo da parte dello Stato a compensazione del mancato pagamento dell’assegno di mantenimento disposto dall’autorità giudiziaria in sede di separazione.
Il 14 gennaio scorso infatti è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo del Ministero della Giustizia 15.12.2016.
La domanda, da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha la residenza, dovrà contenere a pena di inammissibilità:
– generalità, dati anagrafici, codice fiscale e indirizzo pec del richiedente;
– l’indicazione del conto corrente bancario o postale;
– l’entità dell’inadempimento del coniuge tenuto a versare il mantenimento;
– l’indicazione di eventuali redditi da lavoro dipendente del coniuge inadempiente;
– l’indicazione che il valore dell’indicatore ISEE del richiedente è inferiore o uguale a 3mila euro;
– la dichiarazione di versare in condizione di occupazione o di disoccupazione (ex art. 19 d.lgs. n. 150/2015) e, in tale ultimo caso, di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi due anni.