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A rischio anche gli assegni di divorzio già confermati in appello

Anche gli assegni di divorzio già confermati in appello ed in quella sede riconosciuti dando rilevanza al tenore di vita goduto durante il matrimonio possono essere revocati sulla base del criterio della indipendenza o autosufficienza economica del coniuge beneficiario.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza allegata, accogliendo il ricorso di un marito avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato l’assegno di mantenimento a favore della ex moglie.

A distanza di qualche mese dalla nota e rivoluzionaria sentenza con la quale la Cassazione ha svincolato il riconoscimento del diritto all’assegno di divorzio al parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dunque, migliaia di assegni già confermati in appello e fondati su tale vecchio criterio vengono oggi messi a rischio e – stando a quanto espresso dalla Corte – possono essere assoggettati a revisione.

In caso di contestazione, infatti, si dovrà tornare ad esaminare se il coniuge beneficiario (a prescindere dal tenore della famiglia) possa dirsi indipendente o autosufficiente sotto il profilo economico sulla base:

  • del possesso di redditi di qualsiasi specie,
  • del possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari (tenuto conto degli oneri e del costo della vita),
  • della capacità e delle effettive possibilità di lavoro personale,
  • della stabile disponibilità di una casa di abitazione.

Qualora, sulla base di tali parametri, venga riconosciuta una indipendenza o autosufficienza economica del coniuge beneficiario, questi non avrà più diritto all’assegno, ancorché in sede di appello tale diritto fosse stato confermato sulla base del parametro del tenore di vita goduto durante il matrimonio.

Cassazione Civile, 28.11.2017, n. 28326

Cassazione Civile, 28-11-2017, n. 28326