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I nonni devono mantenere i nipoti se il genitore non vi provvede

L’obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 316 bis c.c. (che riprende il previgente art. 148 c.c.) spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui.
Pertanto, l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli.
Ove, dunque, le esigenze di vita della prole non possano essere soddisfatte solo dal genitore affidatario, i nonni, la cui posizione economica deve essere adeguatamente ricostruita dal giudice del merito, sono tenuti al loro contributo.
Cassazione Civile, 17.05.2023, n. 13345