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Non va più mantenuto il figlio che percepisce una retribuzione, anche se modesta

La Corte di Cassazione con una recente sentenza, qui sotto allegata, ha ripercorso il tema del mantenimento del figlio maggiorenne puntualizzando come tale contribuzione venga meno con l’ingresso effettivo da parte del figlio nel mondo del lavoro, precisando come tale obbligo cessi anche in presenza di una retribuzione modesta, ma che preluda ad una successiva spendita della capacità lavorativa a redimenti crescenti.

In particolare, nel caso deciso, il Tribunale di Avellino aveva revocato l’obbligo di mantenimento a carico del padre a favore dei figli maggiorenni che avevano iniziato a lavorare e ad avere una capacità reddituale. Avverso tale pronuncia la madre aveva proposto appello rilevando il mancato raggiungimento di una condizione di indipendenza economica da parte dei figli – costretti a svolgere lavori occasionali  – non imputabile al rifiuto del lavoro o alla negligenza nella ricerca di una occupazione. La Corte d’Appello aveva accolto l’impugnazione della donna, ritenendo non provata una condizione di autosufficienza ed una responsabilità dei figli per tale condizione.

La Corte di Cassazione, investita della questione su ricorso da parte del padre, ha ritenuto le conclusioni della Corte d’Appello non coerenti con l’attuale giurisprudenza di legittimità.

Invero, la Corte ha ribadito che “l’obbligo di mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente”; la prova di tale acquisizione si fonda su diversi fattori e circostanze, quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l’età raggiunta, nonché il tenore di vita del figlio.

La Cassazione ha altresì puntualizzato che, una volta avvenuto l’effettivo ingresso nel mondo del lavoro da parte del figlio, “la successiva ed eventuale perdita dell’occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento”.

Ebbene, nel caso in esame, la Corte ha evidenziato come entrambi i figli, ultra trentenni, avessero terminato il proprio percorso di formazione professionale, fossero già introdotti nel mondo del lavoro da diversi anni e fossero dotati di una capacità reddituale che, seppur modesta, lasciava presagire un incremento nell’arco di poco tempo.

A fronte di ciò, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del padre e riconosciuto il venir meno a carico dello stesso dell’obbligo di mantenimento a favore dei figli.

Cassazione Civile, 22.07.2019 n. 19696

Cassazione Civile, 22-07-2019, n. 19696