La dichiarazione avanti all’ufficiale di stato civile con la quale si manifesta la volontà di sciogliere l’unione civile e la successiva decorrenza del termine di tre mesi per la presentazione del relativo ricorso in Tribunale non è condizione di procedibilità per l’avvio della procedura giudiziale di scioglimento.
Il Tribunale di Novara, con una recente sentenza qui sotto allegata, ha chiarito le condizioni necessarie e non per accedere alla procedura giudiziale di scioglimento dell’unione civile.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva presentato domanda di scioglimento della propria unione civile a seguito della quale le parti erano state invitate a comparire avanti al Presidente del Tribunale, per poi proseguire la causa avanti al Giudice Istruttore. Quest’ultimo, rilevata la ritualità della notifica, aveva dichiarato la contumacia del resistente e trattenuto la causa in decisione.
Nel pronunciarsi sulla domanda di scioglimento, il Tribunale ha in primo luogo chiarito che la legge prevede la possibilità di sciogliere l’unione civile quando le parti ne abbiano manifestato la volontà davanti all’ufficiale di stato civile quale presupposto per presentare, non prima del decorso del termine dilatorio di tre mesi, la domanda di scioglimento al Tribunale.
Tuttavia, il fatto che nel caso di specie non fosse stata resa la dichiarazione dinanzi all’ufficiale di stato civile, secondo il Tribunale di Novara, non precludeva la possibilità di deliberare la domanda di scioglimento. Secondo il Collegio infatti: “nel caso in cui l’attore abbia notificato ritualmente il ricorso introduttivo del giudizio al partner, abbia ribadito in sede presidenziale la propria volontà di sciogliere il vincolo e tra la fase presidenziale ed il momento in cui viene emesso da parte del Tribunale il provvisorio definitivo del giudizio, sia trascorso un lasso di tempo pari o superiore a tre mesi, allora si deve ritenere che l’omissione della fase amministrativa innanzi all’ufficiale di stato civile non pregiudichi la valutazione nel merito della domanda”.
In definitiva il Tribunale, nel dichiarare lo scioglimento dell’unione civile, ha chiarito come la fase preliminare di manifestazione della volontà avanti all’ufficiale civile, così come richiesta dalla legge, non sia di fatto una condizione di procedibilità per la presentazione del relativo ricorso avanti al Tribunale.
Tribunale di Novara, 05.07.2018.
Tribunale di Novara, 05-07-2018