È legittimo il riconoscimento di un assegno di divorzio a favore della ex moglie ultrasessantenne, che per motivi di salute ha dovuto lasciare il lavoro e si trova costretta a vivere con la sola pensione sociale e le limitate entrate di alcuni lavoretti saltuari, poiché tali modeste capacità economiche non le consentono una vita libera e dignitosa.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4091 del 20.02.2018, qui sotto allegata, con la quale ha rigettato il ricorso presentato dal marito (noto avvocato) e confermato l’assegno di divorzio all’ex moglie in ossequio ai nuovi principi disciplinanti l’assegno divorzile.
In particolare, nella fattispecie in esame, il Tribunale di Treviso e così la Corte d’Appello di Venezia avevano riconosciuto in capo alla moglie il diritto all’assegno divorzile quantificato in 300,00 euro mensili in ragione dell’evidente disparità economica tra gli ex coniugi: lui un noto professionista avviato alla professione legale, lei ex dipendente estetista con rilevanti problemi di salute, percettrice di una pensione sociale e impegnata in modesti lavoretti saltuari scarsamente retribuiti, data l’età e la mancanza di specializzazione. Nello specifico, in sede d’appello, si era rilevata la scarsa attendibilità delle dichiarazioni dei redditi presentate dal marito, in ragione dei differenti risultati accertati dalla Guardia di Finanza, riscontranti un notevole volume di affari in capo al professionista.
Quest’ultimo ha presentato pertanto ricorso in Cassazione attraverso ben undici motivi con i quali ha tra l’altro censurato: a) la spettanza e la quantificazione dell’assegno divorzile in favore della moglie; b) l’omessa considerazione da parte della Corte territoriale della reale situazione economica della donna (percettrice di una ingente somma di denaro e proprietaria di un immobile), del tenore di vita goduto durante il matrimonio, delle avventate iniziative imprenditoriali dell’ex moglie rivelatesi antieconomiche e causa di alcuni suoi dissidi finanziari; c) l’omessa valutazione del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare.
La Corte di Cassazione, richiamando il suo recente e rivoluzionario orientamento in ordine al riconoscimento dell’assegno divorzile a prescindere dal tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio, ha ritenuto le condizioni economiche dell’ex moglie “insufficienti ad assicurarle di poter vivere un’esistenza libera e dignitosa”, considerate le ridotte possibilità lavorative di una donna ultrasessantenne che ha dovuto far fronte ad una mastectomia a causa di un tumore al seno diagnosticatole e che l’ha costretta a lasciare l’occupazione lavorativa di un tempo.
La Suprema Corte, dunque, allineandosi alle statuizioni dei precedenti Giudici, ha rigettato il ricorso dell’uomo, confermando l’assegno divorzile di 300,00 euro mensili in favore della moglie.
Cassazione Civile, 20.02.2018, n. 4091
Cassazione Civile, 20-02-2018, n. 4091