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La figlia sedicenne non può essere obbligata a vedere il padre

Il rapporto tra genitore e figlio non può essere oggetto di coercizione dall’alto a scapito di volontà ormai determinate e radicate.

Precisando tale principio, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11170 dello scorso 23 aprile, ha confermato quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Roma che aveva rigettato l’impugnazione avanzata da un padre che aveva chiesto, da un lato, l’affidamento condiviso della figlia minore, dall’altro, la riduzione dell’assegno di mantenimento per quest’ultima.

In particolare i Giudici di secondo grado, sotto un primo profilo, avevano motivato il diniego valorizzando la manifestata volontà della figlia sedicenne – emersa durante la Consulenza tecnica d’ufficio – di non voler trattenere un rapporto continuativo con il padre e avevano demandato ai servizi sociali il compito di monitorare la situazione e favorire la ripresa dei rapporti con il genitore.

La Corte di Cassazione, adita con ricorso da parte del padre, ha ritenuto le motivazioni adottate dalla Corte d’Appello correttamente motivate.

Secondo la Suprema Corte, infatti, il diniego della domanda di affidamento condiviso della figlia formulata dal padre, è apparsa “conforme all’esigenza di non imporre rapporti affettivi per lo natura incoercibili”, quali, per l’appunto, quello tra genitore e figlio.

Sotto altro profilo, la Cassazione ha evidenziato la mancanza di circostanze nuove ed imprevedibili tali da giustificare il mutamento delle condizioni economiche già stabilite.

Secondo quanto deciso, dunque, se da un lato la figlia sedicenne potrà continuare a non vedere il padre, se lo ritiene, dall’altro lato, quest’ultimo sarà tenuto a versare l’assegno di mantenimento a favore della figlia senza alcuna riduzione.

Cassazione Civile, 23.04.2019, n. 11170

Cassazione Civile, 23-04-2019, n. 11170