La Corte di Cassazione, con una recentissima ordinanza qui sotto pubblicata, torna ancora una volta sul tema dell’assegno divorzile, evidenziandone la natura perequativa e compensativa, alla luce dei principi sanciti dalla sentenza n. 18287 del 11.07.2018.
Nel caso in esame, la Corte d’Appello di Venezia aveva confermato l’assegno divorzile di € 350,00 mensili, disposto dal Tribunale in favore della moglie, tenendo conto delle risorse reddituali ed economiche di entrambi i coniugi e valutando altresì le circostanze del caso concreto.
L’ex marito ha presentato ricorso avanti alla Corte di Cassazione avverso la suddetta sentenza d’Appello, lamentando il riconoscimento dell’assegno divorzile alla donna stante, da un alto, il deterioramento delle condizioni reddituali del ricorrente e, dall’altro lato, il miglioramento della situazione economica dell’ex moglie, pienamente autosufficiente.
La Corte di Cassazione ha, innanzitutto, affermato che il riconoscimento del contributo de quo “è volto a consentire al coniuge richiedente non già il conseguimento dell’autosufficienza economica, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”.
Tanto premesso, la Suprema Corte ha ritenuto l’emolumento riconosciuto dal Tribunale e confermato dalla Corte d’Appello consono al progetto familiare e sociale che la cessazione del matrimonio aveva interrotto; in particolare la Cassazione ha evidenziato come la donna avesse: a) lasciato il proprio paese di origine per trasferirsi in Italia con il marito; b) rinunciato alla propria carriera professionale per dedicarsi alla famiglia; c) intrapreso, dopo la separazione, una attività lavorativa più redditizia per far fronte al mantenimento del figlio; d) reperito una abitazione in locazione ove vivere con quest’ultimo, non potendo più fruire dell’alloggio di servizio assegnato al coniuge (militare dell’Arma dei Carabinieri).
In ragione di ciò, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’uomo e confermato l’assegno divorzile a favore dell’ex moglie straniera.
Cassazione Civile, 16.01.2020, n. 765
Cassazione Civile, 16-01-2020, n. 765