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Il fallimento si estende ai soci di fatto anche nelle s.r.l.

La società di capitali è equiparata all’impresa individuale ai fini dell’estensibilità del fallimento agli eventuali soci di fatto: lo ha stabilito con la recente sentenza n. 255/2017 la Corte Costituzionale.

Nel corso di una procedura fallimentare di una società a responsabilità limitata è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 147, comma 5, della legge fallimentare, secondo cui, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l’impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile, il Tribunale ne dichiara il fallimento. Nella fattispecie il curatore fallimentare aveva chiesto di estendere il fallimento anche nei confronti di un’altra s.r.l. e di un’impresa individuale, sul presupposto dell’esistenza di una “società di fatto” tra tali soggetti.

Secondo il remittente l’art. 147, comma 5, l. fall. sarebbe stato in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost., nella parte in cui, in caso di fallimento di società di capitali, non sarebbe consentita l’estensione del fallimento ad altri soci di fatto. Invero, secondo tale opinioni, dalla semplice lettura della norma, parrebbe ammissibile l’estensione del fallimento ad altro soggetto che risulti socio di fatto solo nell’ipotesi di fallimento originariamente dichiarato nei confronti di un “imprenditore individuale”.

La Corte Costituzionale, allineandosi ad un orientamento condiviso sia in sede giurisprudenziale che dottrinale, ha rilevato che l’interpretazione estensiva della disposizione in esame si è ormai consolidata in termini di diritto vivente ed è, pertanto, pacifico che all’espressione “imprenditore individuale” vada attribuita valenza meramente indicativa dell’epoca in cui la norma è stata concepita, che non può essere di ostacolo ad una sua interpretazione estensiva includendovi fattispecie prospettabili alla data della sua emanazione, tenuto conto del mutato contesto in cui la norma si trova oggi ad operare.

Se così non fosse – continua la Corte – si ravviserebbe una irragionevole disparità di trattamento tra impresa individuale e società di capitali in palese contrasto col principio costituzionale di cui all’art. 3 Cost.

Pertanto, secondo una interpretazione costituzionalmente adeguata dell’art. 147, comma 5, della legge fallimentare, va equipata la società di capitali all’impresa individuale ai fini della estensibilità del fallimento agli eventuali rispettivi soci di fatto.

Corte Costituzionale, 06.12.2017, n. 255

Corte Costituzionale, 06-12-2017, n. 255