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Il coniuge superstite ha diritto di abitazione anche se non è erede

Con una recente sentenza il Tribunale di Palermo ha precisato che il diritto di abitazione ex art. 540 c.c. sulla casa familiare non è subordinato alla qualità di erede del coniuge superstite.

Nella specie, un marito era stato citato in giudizio affinché fosse dichiarato non spettante allo stesso il diritto di abitazione sulla casa coniugale ed il box di proprietà della moglie defunta e da questa donati alle sorelle una volta aperta la successione, avendo egli deciso di accettare il legato e rinunciare alla legittima.

Nel decidere la controversia, il giudice palermitano ha affermato che il diritto di abitazione sulla casa familiare si acquista automaticamente all’apertura della successione, ma tale diritto non è subordinato alla qualità di erede, poiché il suo fondamento risiede nella concezione della famiglia tendente ad una completa parificazione dei coniugi sul piano patrimoniale ma soprattutto etico e sentimentale, in quanto il reperimento di un nuovo alloggio per lo stesso potrebbe essere fonte di grave danno psicologico per la stabilità delle abitudini di vita della persona.

Difatti, hanno continuato i giudici, anche il coniuge superstite, mero chiamato all’eredità che non ha ancora deciso se accettare o rinunziare alla stessa, vanterebbe il diritto di abitazione ed uso di cui all’art. 540 c.c. che è configurato, da giurisprudenza granitica, come un legato “ex lege” immediatamente riconosciuto in favore del coniuge.

In conclusione, nel caso posto alla sua attenzione, il Tribunale di Palermo ha dichiarato la titolarità della nuda proprietà dell’immobile alle sorelle fintanto che il coniuge superstite continui a vivere all’interno dello stesso.

Tribunale di Palermo, 20.07.2020, n. 2315

Tribunale di Palermo, 20.07.2020, n. 2315