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Assegno divorzile: conta anche l’addebito della separazione

Tra i criteri che il giudice deve valutare per la determinazione dell’assegno divorzile rientra, oltre che la durata del matrimonio, anche l’addebito della separazione in capo a uno dei coniugi per violazione dei doveri coniugali durante la convivenza matrimoniale.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con una recente ordinanza, qui sotto allegata, con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un uomo al quale i giudici di merito avevano posto l’obbligo di versare un assegno divorzile di € 400,00 mensile a favore dell’ex moglie.

Avverso la pronuncia della Corte d’Appello l’ex marito ha presentato ricorso in Cassazione evidenziando che la moglie: a) era usufruttuaria di un immobile donato alla figlia; b) era proprietaria di un’altra unità immobiliare, ampliata e ristruttura durante il matrimonio; c) percepiva mensilmente un assegno sociale INPS.

La Suprema Corte, rammentando la funzione compensativa e perequativa riconosciuta oggi all’assegno, ha ritenuto corretta la valutazione operata dalla Corte d’Appello che, nel riconoscere e quantificare l’emolumento de quo, aveva tenuto conto della durata del matrimonio di oltre 40 anni, nonché della violazione dei doveri coniugali posta in essere dal marito durante il matrimonio, che era stata causa dell’addebito della separazione in capo allo stesso.

La considerazione congiunta di tali elementi – durata del vincolo e addebito della separazione – è risultata del tutto conforme ai principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza  n.  18287/2018, tanto da giustificare il diritto della moglie all’assegno di divorzio.

Cassazione Civile, 21.06.2019, n. 16796

Cassazione Civile, 21-06-2019 n. 16796