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Adozione: deve sempre prevalere l’interesse del minore ad una serena crescita psico-fisica

La necessità che il bambino cresca in un contesto sano che gli garantisca un adeguato sviluppo psicofisico prevale sul suo diritto a stare nella famiglia d’origine; pertanto, qualora la crescita nella famiglia di origine risulti pregiudizievole al minore ed i genitori non siano idonei a svolgere il proprio ruolo, dovrà essere disposta l’adottabilità dello stesso.

La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha confermato l’adozione di una bambina in considerazione dell’inidoneità delle figure genitoriali, tossicodipendenti  e con alle spalle diversi precedenti penali.

Nel caso in esame il Tribunale dei Minorenni aveva dichiarato lo stato di adottabilità della figlia e disposto, altresì, la sospensione dei  rapporti con i genitori ed ogni altro parente.

La Corte d’Appello, conformandosi a quanto stabilito dal Tribunale, aveva evidenziato la precaria condizione del padre: disoccupato, coinvolto in attività illecite, con alle spalle diverse condanne penali per spaccio di stupefacenti, privo di permesso di soggiorno e tossicodipendente iscritto al SERT; tutte tali condizioni avevano confermato una palese inadeguatezza dell’uomo ad assumersi la responsabilità genitoriale della figlia. La Corte d’Appello, aveva ritenuto di non valorizzare la disponibilità all’affidamento manifestata dalla zia paterna perché non risultava che quest’ultima avesse avuto rapporti significativi con la minore.

Ha dunque presentato ricorso in Cassazione il padre, lamentando la disposta adottabilità della figlia in spregio alle regole legali in materia di abbondano dei minori ed alla manifestata disponibilità della zia a tenere con sé la bambina.

La Suprema Corte ha confermato l’inidoneità genitoriale del padre in quanto la condotta dello stesso, a prescindere dai buoni intendimenti manifestati, non era stata accompagnata da adeguata progettualità, sì da risultare incompatibile con l’armonico sviluppo psico-fisico della bambina;  si è specificato, infatti, come il diritto di quest’ultima a vivere nella famiglia di origine non fosse privo di limiti.

Per quanto concerne la zia, la Corte ha ribadito che “non è sufficiente la mera dichiarazione proveniente da un parente che si manifesti disposto a tenere con sé il minore in luogo dei genitori, essendo necessario accertare, in concreto, la comprovata esistenza di pregressi e significativi rapporti con il bambino”.

La Cassazione ha pertanto rigettato il ricorso e confermato l’adottabilità della bambina.

Cassazione Civile, 18.06.2018, n. 16062

Cassazione Civile, 18-06-2018, n. 16062