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Risarcisce il danno alla moglie il marito che racconta in giro il tradimento di lei

marito

Se il marito lede la reputazione della moglie, raccontando una presunta relazione extraconiugale dalla stessa intrattenuta, è obbligato a risarcirle il danno morale arrecatole sulla base di un paramento oggettivo, indipendentemente dalle condizioni economiche del danneggiante.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso di un uomo che era stato condannato alla corresponsione in favore della moglie di 25.000,00 euro per il danno morale arrecatole a seguito di condotte infamanti poste in essere a discredito della stessa.

In particolare, nella fattispecie, il Tribunale di Chieti aveva accolto la domanda di risarcimento di danno morale proposta dalla moglie nei confronti dell’ex coniuge avendo accertato che il convenuto aveva diffamato l’attrice diffondendo la notizia di una presunta relazione extraconiugale intrattenuta dalla stessa. La Corte d’appello, facendo proprie le conclusioni del Tribunale, aveva rigettato il gravame e confermato l’obbligo dell’uomo a risarcire il danno per diffamazione subito dalla moglie.

L’ex marito ha, quindi, presentato ricorso alla Suprema Corte contestando l’asserita grave incidenza della “notizia del tradimento” – peraltro confermata dalla moglie – sulla vita relazionale della diffamata e la prova circa il danno patito, quantificato, peraltro, senza alcun tipo di riferimento alle concrete condizioni economiche dello stesso ricorrente.

La Corte di Cassazione, esaminando tali doglianze, ha rilevato, in primo luogo, come la Corte d’appello avesse correttamente e motivatamente accertato l’esistenza di un danno morale conseguente alla “derisione” e al “pubblico discredito” subiti dalla vittima, dileggiata ed “additata come una poco di buono ed una prostituta” dalle “pervicaci chiacchere infamanti” del suo ex marito.

Attesa l’evidenza delle affermazioni infamanti e del danno subito, la Corte ha inoltre evidenziato come le condizioni economiche del danneggiante in relazione alla determinazione del danno risarcibile non hanno alcuna rilevanza, essendo la quantificazione fondata su parametri oggettivi, indipendenti dalle concrete possibilità del soggetto autore della condotta dannosa.

Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del marito.

Cassazione Civile, 16.03.2018, n. 6629

Cassazione Civile, 16-03-2018, n. 6629