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Il rifiuto ingiustificato a sottoporsi a CTU genetica è sufficiente a fondare il convincimento del giudice sulla paternità

paternità

Secondo la Corte di Cassazione, nel giudizio di impugnazione del riconoscimento di figlio nati fuori dal matrimonio per difetto di veridicità, il rifiuto ingiustificato di sottoporsi ad esame genetico, in presenza di una situazione di incertezza, sul piano probatorio, circa la sussistenza o meno del rapporto di paternità biologica fra l’autore del riconoscimento ed il figlio, deve essere valutato dal giudice, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., comma 2, come decisiva fonte di convincimento.

Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto la cassazione del provvedimento con cui la Corte d’Appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato l’impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento dei figli, ritenendo che – in difetto di apposita CTU genetica – mancasse la prova certa dell’impossibilità oggettiva che l’autore del riconoscimento fosse il padre dei gemelli e aveva pertanto dichiarato che il convenuto non fosse il padre biologico dei bambini.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che “… ove si consideri l’elevato grado di certezza che si può conseguire attraverso l’acquisizione della prova scientifica in esame, appare evidente come al comportamento ingiustificato della parte che non consenta di raggiungere quel risultato debba attribuirsi un elevato di significatività, tale da renderlo, come sostenuto da autorevole dottrina, “autosufficiente ai fini del giudizio di fatto“.

Qualora, dunque, il supposto padre biologico rifiuti il test del DNA, tale circostanza può essere utilizzata dal Giudice per fondare il proprio convincimento sulla insussistenza di un vincolo di filiazione con colui che ha riconosciuto i figli.

Cassazione Civile, 27.07.2017, n. 18626

Cassazione Civile, 27-07-2017, n. 18626