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Riconciliazione tra i coniugi inesistente se il marito dorme sul divano

riconciliazione

Non è sufficiente, per provare la riconciliazione tra coniugi separati, che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale e provvisorio’ La Cassazione dice no.

Con ordinanza n. 14037 del 21 maggio 2021, infatti, la Corte ha deciso il ricorso con il quale una donna ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Firenze che aveva confermato la sentenza di divorzio del Tribunale di Prato, non ritenendo che vi fosse stata tra i coniugi alcuna ricostituzione dell’affectio maritalis, bensì, solo una ripresa temporanea della convivenza dovuta alla comodità dell’ex marito che si trovava più vicino al luogo di lavoro.

In ragione di ciò, la Corte d’appello aveva rilevato come il marito, durante il periodo di convivenza con l’ex moglie, dormisse sul divano e avesse intrattenuto una relazione extra-coniugale, stante l’assenza di rapporti fisici tra i coniugi.

Contrariamente, ella sosteneva che il giudice di merito non avesse considerato che la convivenza era ripresa, per quattro-cinque mesi, con finalità degli ex coniugi di prestarsi assistenza reciproca, essendo la stessa gravemente diabetica e l’ex marito convalescente per aver subito un delicato intervento chirurgico al cuore.

La Suprema Corte ha ritenuto di dare continuità all’orientamento secondo cui, per provare la riconciliazione tra coniugi separati e considerati gli effetti da essa derivanti, non è sufficiente che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale e provvisorio, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale.

A detta della Corte, infatti, la ricorrente si è limitata a riproporre la propria ricostruzione dei fatti in relazione all’asserita riconciliazione, senza allegare la specifica decisività delle circostanze che intendeva dimostrare rispetto alla valutazione probatoria effettuata dalla corte territoriale.

Per tali ragioni, la Cassazione ha respinto il ricorso della donna e confermato la sentenza della Corte d’appello fiorentina.

Cassazione Civile, 21.05.2021, n. 14037

Cassazione Civile, 21.05.2021, n. 14037