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Responsabili gli amministratori che espongono la società a maggiori debiti

amministratori

Deve riconoscersi conforme al diritto la decisione di merito che, con riferimento all’azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell’art. 146, comma 2, I. fall., quantifichi il danno avendo riguardo all’accertata colpevole dispersione di elementi dell’attivo patrimoniale da parte degli amministratori, oltre che al colpevole protrarsi di un’attività produttiva implicante l’assunzione di maggiori debiti della società.

E’ questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 21730 depositata in data 08.10.2020, in una fattispecie in cui la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda risarcitoria proposta dal curatore fallimentare nei confronti di due amministratori di fatto di una società, aveva condannato questi in solido al pagamento del risarcimento in favore del fallimento.

Contro tale pronuncia i due amministratori hanno proposto ricorso per Cassazione, denunciando l’omessa prova della riconducibilità del danno agli atti dolosi o colposi loro ascritti in mancanza di scritture contabili.

La Suprema Corte ha respinto tale doglianza affermando che il pregiudizio patrimoniale è stato correttamente accertato dalla Corte di appello con riguardo a due elementi: da un lato, il depauperamento del patrimonio societario determinato dalla condotta dolosa o gravemente colposa degli amministratori che avevano incassato dei crediti senza destinare tali somme a beneficio della società; dall’altro lato, il protrarsi di rapporti di lavoro con la società fallita che gli amministratori avrebbero potuto e dovuto far cessare a seguito della revoca delle autorizzazioni e delle perdite accumulate.

In conclusione, è stato riconosciuto il danno lamentato dal curatore fallimentare e, pertanto, la Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la decisione della Corte d’appello.

Cassazione Civile, 08.10.2020, n. 21730

Cassazione Civile, 08.10.2020, n. 21730