Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive

È responsabile il notaio che non verifica le ipoteche sull’immobile venduto

notaio

Può essere condannato al risarcimento dei danni per responsabilità professione il notaio, il quale, chiamato a stipulare un contratto di compravendita immobiliare, ometta di accertare l’esistenza di iscrizioni ipotecarie pregiudizievoli sull’immobile.

Tale principio, recentemente espresso dalla Cassazione, trae origine dalla richiesta formulata dalla acquirente di un immobile di condanna al risarcimento dei danni per la responsabilità professione di un notaio, che aveva omesso di accertare la libertà delle iscrizioni gravanti sull’immobile acquistato dalla medesima: il Tribunale aveva dichiarato che il notaio era responsabile per negligenza professionale, ma aveva escluso la condanna dello stesso al risarcimento del danno nella misura richiesta dall’attrice (residuo di mutuo pagato e somma necessaria per la cancellazione dell’ipoteca gravante sul bene).

La Corte d’Appello aveva accolto l’impugnazione incidentale del notaio, escludeva del tutto la responsabilità professionale di quest’ultimo come riconosciuta dal primo giudice.

La donna ha pertanto proposto ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte a tal riguardo ha ribadito che, in tema di responsabilità professionale, il notaio che non adempia correttamente alla propria prestazione (attività preparatorie comprese) è responsabile contrattualmente nei confronti di tutte le parti dell’atto rogato qualora il suo comportamento produca dei danni, salvo che sia stato esonerato da tali attività.

In considerazione di ciò, la Corte ha specificato che «il notaio che, chiamato a stipulare un contratto di compravendita immobiliare, ometta di accertarsi dell’esistenza di iscrizioni ipotecarie pregiudizievoli sull’immobile, può essere condannato al risarcimento del danno consistente nel pagamento della somma complessivamente necessaria per la cancellazione del vincolo, la cui determinazione deve essere rimessa al giudice di merito». Ha proseguito affermando ulteriormente che «l’attività preparatoria che rientra nei doveri di diligenza dell’attività notarile deve essere svolta in tempi utili a garantire la corrispondenza dell’esito delle ricerche effettuate con le condizioni del bene che vengono descritte nell’atto, sia in ragione della necessità di assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici di esso, sia in funzione della realizzazione sostanziale della funzione di pubblico ufficiale».

Il ricorso della donna è pertanto stato accolto.

Cassazione Civile, 15.06.2018, n. 15761

Cassazione Civile, 15-06-2018, n. 15761