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Peggioramento delle condizioni di salute dell’ex moglie: riconosciuto il suo diritto all’assegno divorzile

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Il peggioramento dello stato di salute della moglie ha un’evidente ripercussione sulle sue potenzialità lavorative e legittima, di conseguenza, la richiesta di ottenere dal marito l’assegno divorzile, seppur minimo, rivedendo le condizioni fissate all’epoca dello scioglimento del matrimonio.

Secondo la Cassazione, laddove venga posta in evidenza «l’esistenza di circostanze sopravvenute giustificanti un diverso assetto economico tra i coniugi divorziati» è giustificata la richiesta di revisione delle condizioni di divorzio.

Più nello specifico, i magistrati sottolineano «il notevole peggioramento della situazione della donna» che «prima poteva svolgere una qualche saltuaria attività» mentre successivamente «ha visto aggravarsi la propria condizione patologica, pur presente in misura minore anche precedentemente, tanto da rendere indispensabili alcuni ricoveri» e da obbligarla a fare ricorso all’«aiuto costante di terze persone».
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 29 maggio – 25 agosto 2017, n. 20395
Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti
Svolgimento del processo

In un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, la Corte d’Appello di Roma, con decreto depositato il 10 marzo 2014, in parziale riforma del decreto emesso dal Tribunale di Roma in data 23/12/2011 nei confronti di VA. Ma. Gr. E D’IN. Ma., condannava il marito a corrispondere assegno divorzile di Euro. 150,00 mensili alla moglie.
Ricorre per cassazione il D’innocenze.
Non ha svolto attività difensiva la Va..

Motivi della decisione

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. ed all’art. Ili Cost. : inammissibilità del reclamo per genericità dei motivi.
Con il secondo, violazione degli artt. 5 e 9 Legge Divorzio oltre che dell’art. 737 c.p.c. , in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c, in assenza di circostanze giustificanti una modifica delle condizioni di divorzio ; violazione del principio di retroattività delle pronunce giudiziali.
Con il terzo, violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’ artt. 360 nn. 3 e 5 c.p.c; mancata ammissione delle prove dedotte, omesso esame di fatti decisivi concernenti la posizione economica della VA..
Preliminarmente non si ravvisa la necessità di rimettere il procedimento davanti alle Sezioni Unite di questa Corte trattandosi di modifica delle condizioni di divorzio, e non venendo tanto in considerazione il diritto all’assegno quanto l’esistenza di circostanze sopravvenute giustificanti un diverso assetto economico tra i coniugi divorziati.
Il primo motivo di ricorso appare infondato: non era inammissibile il reclamo davanti alla Corte di Appello,, essendo sufficientemente sviluppati i motivi e le ragioni che ne costituivano il presupposto.
Quanto al secondo motivo, il ricorrente propone profili di fatto insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una motivazione adeguatamente sviluppata. Diversamente da quanto affermato apoditticamente dal ricorrente, il giudice a quo esamina compiutamente la posizione delle parti, evidenziando il notevole peggioramento di quella della VA. che, se anteriormente poteva svolgere qualche saltuaria attività, successivamente ha visto aggravarsi la sua condizione patologica “pur presente in misura minore anche anteriormente”, a tal punto da rendere indispensabili alcuni ricoveri e da necessitare dell’aiuto costante di terzi.
Quanto alla presunta retroattività (la determinazione dell’assegno a far data dal deposito del ricorso) va precisato che il ricorrente si limita ad argomentazioni di fatto (l’eventuale inizio della malattia del coniuge) insuscettibili di controllo in questa sede, senza alcun riferimento argomentativo alle violazioni degli art. 5 e 9 L. Divorzio, che sono solo enunciate. Il ricorrente richiama una massima del tutto condivisibile di questa Corte (n. 9028 del 1998) ove si afferma che la decorrenza deve correlarsi al verificarsi del mutamento delle condizioni di divorzio. Ma, come si diceva, nessuna prova fornisce del momento in cui le modifiche della condizione della Va. si sarebbero verificate.
Il terzo motivo appare inammissibile per non autosufficienza, in quanto non sono riportati e comunque non si fornisce specificazione alcuna del contenuto dei capi di prova che si lamenta non essere stati ammessi.
Nello stesso motivo ci si riferisce ad alcuni “fatti” attinenti alla posizione economica della Va.: non si dice peraltro come e quando siano stati oggetto di discussione tra le parti, mentre alcuni di essi sono stati esaminati dal Giudice a quo (ad es. l’acquisto di auto da parte della Va.). Non si rispettano quindi le indicazioni nel novellato art. 360 n. 5.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Nulla sulle spese, non avendo svolto la controparte attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
Doppio contributo a carico della ricorrente.